Nella giornata di ieri, 14 Dicembre 2016, il TAR della Calabria si è espresso sul ricorso presentato da Ilario Sorgiovanni nei confronti del Comune di Crotone. A detta del candidato pentastellato, e con vasto appoggio anche di altri esponenti del M5S locale nonché dei due legali, le elezioni dello scorso giugno a Crotone sarebbero in qualche modo illegittime, per via di paventate irregolarità e scorrettezze.
Quella del ricorso al TAR è una vera e propria tattica del M5S. Basta una semplice ricerca online per verificare che in moltissime città e paesi i gruppi locali del M5S hanno paventato irregolarità durante le votazioni, presentando puntualmente ricorsi al TAR di questa o quella regione. Tutti, ovviamente, respinti.
Ed è stato respinto anche il ricorso avanzato da Sorgiovanni, in quanto il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza è la 2473/2016, e sostanzialmente la discussione non è entrata nel merito, ma si è fermata per un errore procedurale che di certo non è un “cavillo”. In pratica, l’atto di citazione non è stato consegnato all’ufficio legale del Comune di Crotone, ma direttamente al Sindaco. Leggiamo infatti che:
Orbene tale dichiarazione conferma che alcuna notifica è stata effettuata nei confronti del Comune di Crotone. L’ufficiale giudiziario, su istanza dell’avvocato Natalina Giungato, infatti, ha notificato l’atto al sig. Ugo Pugliese in proprio.
Capisco che possa sembrare assurda come cosa, ma non lo è: Ugo Pugliese è il Sindaco, mentre l’atto di citazione era verso il Comune di Crotone. La notifica quindi viene giudicata “inesistente”, in quanto “fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario“. Sostanzialmente si tratta di un errore da parte dell’avvocato, che ha designato come destinatario della notifica solo il Sindaco. Per questo motivo, la seduta (che era anche in diretta streaming) è stata interrotta.
Certo, questo vuol dire che i giudici non sono entrati nel merito della questione, quindi non è stata smontata l’ipotesi dei possibili brogli avanzata dagli attivisti. Tuttavia, non è corretto quanto sostiene Sorgiovanni: più che un cavillo procedurale, questo è un vero e proprio errore di forma. Se la domanda non è stata accolta, è solo perché ci sono stati degli errori al momento di farla, e la sentenza parla chiaro. E poi, dubito fortemente che il risultato sarebbe stato “ben altro”.
In genere, un errore di questo tipo rende inapplicabile ogni tipo di ricorso alla bocciatura. Questo ovviamente non impedisce di avviare un nuovo ricorso, procedendo a fare da capo tutto l’iter, sperando che si compia senza alcun errore. Solo allora si potrà avere una “disussione nel merito”.
A questo punto, qualcuno potrebbe chiedersi chi paga tutti questi ricorsi al TAR. Anche perché non si fanno mica gratis, questi ricorsi. A deciderlo in genere è proprio la sentenza, a meno che non ci siano degli accordi prima di procedere. In questo caso non c’erano, ed in via (davvero) eccezionale è stato stabilito che:
Avuto riguardo all’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono, in via di eccezione, essere compensate tra le parti.
…
Spese compensate.
Cioè, ognuno si paga il proprio avvocato e buonanotte. Qualche malelingua aveva già detto che per questi ricorsi vengono spesi “soldi pubblici”, ma non è così, almeno a livello locale. Nel nostro caso, è lo stesso Sorgiovanni ad informarci che gli avvocati si sono offerti di gestire il ricorso, e che quindi non c’è stata alcuna spesa (che in ogni caso, sarebbe stata fatta in modo privato, e non con “soldi pubblici” come spesso sotiene erroneamente qualcuno).
Si archivia così anche l’inesistente rischio del “sindaco illegittimo” che ha addirittura richiesto un ricorso al TAR. Pugliese resta dov’è, con la sua giunta ed il suo programma. Non sappiamo cosa volevano davvero dimostrare gli attivisti pentastellati, ma se hanno paura di brogli e manomissioni, è meglio ricordare una cosa: i voti si spostano nei salotti e nei ristoranti, e non nelle urne.
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